Art. 332

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle riservette contenenti più di 100 kg di materie esplosive sono vietate la manipolazione e la distribuzione degli esplosivi. Queste operazioni devono essere eseguite in appositi locali di distribuzione distinti dalle riservette che devono contenere non più di 50 kg di esplosivo e soltanto il quantitativo di mezzi di accensione o accessori detonanti strettamente necessario. Tali locali devono trovarsi ad una distanza di almeno 15 m dalla riservetta o comunque prima dei gomiti da ricavarsi nella galleria di accesso. I locali di distribuzione devono essere muniti di porta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-332

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