Art. 315
296 / 697In vigore dal 1 gen 1960
L'esplosivo, eventualmente non adoperato, deve essere restituito a fine turno all'addetto alla distribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-315