Capo II

Art. 309

In vigore dal 1 gen 1960
Gli esplosivi devono essere trasportati e immessi nel deposito sotterraneo o riservetta e nei locali di distribuzione nell'imballaggio originario. Ove il trasporto avvenga a mezzo di vagonetti, questi devono essere a cassa fissa e muniti di segno di riconoscimento. È vietato trasportare esplosivi insieme con materiale di altro genere, apparecchi od utensili. Le capsule detonanti non devono essere trasportate congiuntamente ad altro esplosivo. Durante il trasporto gli operai addetti devono essere muniti di lampade elettriche a bulbo protetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-309

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Art. 309 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo