Art. 476

Art. 476

443 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Per le miniere classificate a termini del presente titolo l'ordine di servizio di cui all' deve stabilire gli orari di brillamento delle mine in modo da ridurre al minimo il numero delle persone esposte al rischio di una esplosione di grisù.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-476