Art. 481
447 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Le lampade di sicurezza devono essere tenute in apposito locale all'esterno (lampisteria), al quale deve essere addetto almeno un operaio appositamente addestrato (lampista).
Nel detto locale è vietato introdurre lampade a fiamma libera accese, accendere fuochi e fumare.
Appositi avvisi devono essere affissi agli ingressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-481