Allegato›Capo II
Art. 34
Traino di veicoli
In vigore dal 29 gen 1959
Nessun veicolo, salvo quanto è disposto nell', può trainare più di un veicolo.
Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio soltanto se questo non è più atto a circolare per avarie o per mancanza di organi essenziali.
La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-34