Allegato›Titolo IV
Art. 36
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
In vigore dal 1 lug 1959
Nei casi previsti dall', primo comma I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di una o due luci bianche, dirette avanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono essere muniti di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-36