Allegato›Titolo IV
Art. 40
Dispositivi di frenatura e dispositivi di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi
In vigore dal 1 lug 1959
I velocipedi debbono essere muniti di pneumatici nonché::
a) per la frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione pronta ed efficace che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivo a luce riflessa gialla.
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dai regolamenti è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-40