AllegatoTitolo IV

Art. 35

Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

In vigore dal 29 gen 1959
I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da potere essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento può contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-35

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