Allegato›Titolo IV
Art. 35
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
In vigore dal 29 gen 1959
I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da potere essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento può contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale.
Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-35