Allegato›Titolo IV
Art. 39
Targhe di veicoli a trazione animale
In vigore dal 1 lug 1959
I veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa contenente la indicazione del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonché della larghezza dei cerchioni.
La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
La fornitura delle targhe è riservata al Ministero dei lavori pubblici che le distribuisce tramite i comuni, i quali le consegnano agli interessati completate delle indicazioni stabilite dal comma primo. Per tale servizio l'interessato corrisponderà al comune la somma di lire cento.
I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposite registro del comune di residenza del proprietario.
I comuni possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico, per il trasporto di persone.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della targa prescritta è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque viola le disposizioni del comma secondo ovvero quelle adottate ai sensi del comma quinto è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-39