Allegato›Titolo V›Capo I
Art. 43
Dispositivi di frenatura dei rimorchi
In vigore dal 29 gen 1959
I rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la metà del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote.
I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto promiscuo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio.
I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza.
Nei rimorchi destinati al trasporto di persone e nei rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico tale da assicurarne l'arresto in caso di rottura dell'attacco.
Chiunque circola con un rimorchio nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-43