Allegato›Titolo V›Capo I
Art. 44
Dispositivi di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotori
In vigore dal 1 lug 1959
I motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore.
Nei motoveicoli con tre ruote, ottenuti aggiungendo un elemento laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura di quest'ultimo.
Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con tre ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti tali da consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote.
I dispositivi di frenatura debbono permettere di arrestare il veicolo in modo rapido ed efficace.
I veicoli indicati nel comma terzo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.
Chiunque circola con un motoveicolo o un ciclomotore nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila e lire ventimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-44