Allegato›Titolo IV
Art. 37
Cerchioni alle ruote
In vigore dal 29 gen 1959
I veicoli a trazione animale, di peso complessivo a pieno carico sino a 60 quintali, possono essere muniti di cerchioni metallici, semprechè tale peso espresso in chilogrammi, non superi centocinquanta volte la somma delle larghezze dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli debbono essere muniti di ruote gommate.
La larghezza di ciascun cerchione non può mai essere inferiore a 50 millimetri; deve essere misurata sul piano tangente secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi 5 millimetri per parte.
La superficie di rotolamento dei cerchioni deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
È vietato fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchio.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-37