Allegato›Capo II
Art. 33
Pesi massimi
In vigore dal 1 lug 1959
Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, costituito dal peso del veicolo in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi.
Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali.
Il peso complessivo a pieno carico di un autoveicolo, filoveicolo o rimorchio a due assi non può eccedere 100 quintali e se a tre o più assi 120 quintali.
Quando uno dei veicoli menzionati nel precedente comma sia munito di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a otto chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattisi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico dei veicolo può raggiungere 140 quintali se a due assi, 180 quintali se a tre assi e 220 quintali se a quattro o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani il peso complessivo a pieno carico può raggiungere 150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi.
Il peso complessivo a pieno carico di un auto articolato, o di un autosnodato può raggiungere 145 quintali e, quando concorrano le condizioni indicate nel comma quarto, può raggiungere 180 quintali se a tre assi, 280 quintali se a quattro assi e 320 quintali se a cinque o più assi.
Qualunque sia il tipo di autoveicolo, filoveicolo o rimorchio il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non può superare 100 quintali ed in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri fra loro non può superare 145 quintali complessivamente.
Chiunque circola con un veicolo che supera salvo quanto disposto all' i limiti di peso stabiliti dal presente articolo è punito con la ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-33