AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 31

Macchine operatrici

In vigore dal 29 gen 1959
Macchine operatrici sono: le macchine semoventi o trainate e i locomobili impiegati per la costruzione e la manutenzione di opere stradali, per il ripristino del traffico o per l'esecuzione di altri lavori, compreso lo sgombero della neve. I mezzi sgombraneve comprendono gli spazzaneve, gli spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-31

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