Allegato›Capo II
Art. 32
Sagoma limite
In vigore dal 1 lug 1959
Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri quattro di altezza dal piano stradale.
La lunghezza totale, compresi gli organi di attacco, non deve eccedere 6 metri per i veicoli ad un asse, 10 metri per i veicoli a due assi e 11 metri per quelli a tre o più assi. Per gli autobus a due assi è consentita la lunghezza di 11 metri.
La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse, metri 7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o più assi; la lunghezza totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18.
Gli autoarticolati e gli autosnodati possono raggiungere la lunghezza massima di 14 metri.
Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.
Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i carrelli e i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.
Chiunque circola con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-32