Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 28
Rimorchi
In vigore dal 29 gen 1959
I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporto di persone e di cose;
d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'.
I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi.
Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semirimorchio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-28