Art. 28 · Rimorchi
AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 28

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Rimorchi

In vigore dal 29 gen 1959
I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporto di persone e di cose; d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'. I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi. Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semirimorchio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-28