Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 23
Velocipedi
In vigore dal 29 gen 1959
Velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione muscolare per mezzo di pedali o analoghi dispositivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-23