Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 20
Definizione dei veicoli
In vigore dal 29 gen 1959
Ai fini delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-20