AllegatoTitolo II

Art. 16

Segnali manuali degli agenti preposti al traffico

In vigore dal 1 lug 1959
I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti: a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio; b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio; c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla, di cui all' lettera c). Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione. Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la pena è dell'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-16

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