Allegato›Titolo II
Art. 16
16 / 146Segnali manuali degli agenti preposti al traffico
In vigore dal 1 lug 1959
I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti:
a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio;
b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio;
c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla, di cui all' lettera c).
Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione.
Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la pena è dell'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-16