AllegatoTitolo II

Art. 17

Segnali luminosi di circolazione

In vigore dal 29 gen 1959
Le luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed hanno il seguente significato: a) la luce rossa vieta il passaggio; b) la luce verde consente il passaggio; c) la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale a meno che i veicoli vi si trovino così prossimi, al momento della accensione, che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso; d) la luce gialla lampeggiante prescrive di usare prudenza e diminuire la velocità. Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di veicoli che si trovano in una determinata fila debbono seguire la direzione indicata dalla freccia. La luce rossa può inoltre essere integrata da speciali segnali luminosi per consentire determinati passaggi di trams; anche la luce verde può essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare determinati passaggi di trams. Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni. I limiti dei salvagenti, coppe giratorie e simili, posti sulla carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili. I margini della carreggiata possono essere segnalati con dispositivi a luce riflessa; rossa quella di destra e bianca quella di sinistra. Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-17

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