Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 24
Ciclomotori
In vigore dal 29 gen 1959
Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) cilindrata fino a 50 cmc;
b) potenza fino a CV 1,50;
c) peso del motore fino a kg. 16;
d) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 km all'ora.
Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-24