Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 25
Motoveicoli
In vigore dal 1 lug 1959
I motoveicoli consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in:
a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;
b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
d) motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'.
I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere venticinque quintali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-25