Art. 25 · Motoveicoli
AllegatoTitolo IIICapo I

Art. 25

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Motoveicoli

In vigore dal 1 lug 1959
I motoveicoli consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in: a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone; b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; d) motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere venticinque quintali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-25