AllegatoCapo V

Art. 70

Traino di macchine agricole

In vigore dal 29 gen 1959
Le trattrici agricole possono trainare su strada più macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siano provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m. 14. Su richiesta del Ministero della agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-70

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