AllegatoCapo IV

Art. 68

Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe

In vigore dal 1 lug 1959
La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato. La distribuzione è effettuata dagli Uffici del pubblico registro automobilistico. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli , comma sesto e 67, comma secondo. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-68

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