AllegatoCapo V

Art. 72

Certificato per macchine agricole e immatricolazione

In vigore dal 1 lug 1959
Le macchine agricole semoventi di cui all', comma primo, lettere a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile. L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova la azienda agricola alla quale è destinata la macchina agricola o l'impresa che effettua lavorazioni meccanicoagrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di tessere proprietario del veicolo e sia titolare di detta azienda o impresa. I veicoli indicati nel primo comma sono soggetti ad omologazione del tipo a norma dell', secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero dei trasporti di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il certificato viene rilasciato quando sussistano i requisiti per la circolazione su strada, che risultano dalla dichiarazione di conformità al tipo omologato, oppure dal certificato di approvazione emesso da un Ispettorato dalla motorizzazione civile. Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi del veicolo. Per le macchine agricole indicate nell', comma quarto, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato è valido solo se accompagnato dalla autorizzazione prevista dall'. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalità di esecuzione dell'esame del tipo delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli. Sulle macchine agricole può essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché degli addetti a lavori agricoli. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stato rilasciato il certificato è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-72

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