AllegatoCapo V

Art. 73

Trasferimento di proprietà delle macchine agricole e di residenza del proprietario

In vigore dal 1 lug 1959
Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole indicate nell', comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale annota i mutamenti sul certificato. Qualora la macchina agricola sia trasferita ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in altra provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà di una macchina agricola nel termine stabilito è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000. Il certificato è ritirato immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviato all'Ispettorato della motorizzazione civile ed è restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-73

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