AllegatoCapo VI

Art. 76

Certificato per carrelli o per macchine operatrici

In vigore dal 1 lug 1959
I carrelli, nonché le macchine operatrici,..., per circolare su strada debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile contenenti i dati di identificazione e costruttivi e le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinata. Il certificato è rilasciato a seguito di visita e prova ed è soggetto alle disposizioni dell', in quanto applicabili. Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è prescritto a termini dell', detti veicoli debbono essere muniti dei dispositivi indicati nell'. Le macchine operatrici sgombraneve devono essere munite di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla. Chiunque circola su strada con un carrello o con una macchina operatrice senza aver ottenuto il certificato, ovvero non ottempera alle prescrizioni in esso contenute, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a lire 20.000. Chiunque circola su strada con un carrello od una macchina operatrice nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, sia mancante o non conforme alle disposizioni stabilite dal comma terzo del presente articolo in relazione all' e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-76

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