Allegato›Capo VI
Art. 76
Certificato per carrelli o per macchine operatrici
In vigore dal 1 lug 1959
I carrelli, nonché le macchine operatrici,..., per circolare su strada debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile contenenti i dati di identificazione e costruttivi e le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinata.
Il certificato è rilasciato a seguito di visita e prova ed è soggetto alle disposizioni dell', in quanto applicabili.
Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è prescritto a termini dell', detti veicoli debbono essere muniti dei dispositivi indicati nell'. Le macchine operatrici sgombraneve devono essere munite di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla.
Chiunque circola su strada con un carrello o con una macchina operatrice senza aver ottenuto il certificato, ovvero non ottempera alle prescrizioni in esso contenute, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a lire 20.000.
Chiunque circola su strada con un carrello od una macchina operatrice nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, sia mancante o non conforme alle disposizioni stabilite dal comma terzo del presente articolo in relazione all' e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-76