AllegatoCapo III

Art. 65

Sospensione e revoca del documento di circolazione

In vigore dal 29 gen 1959
L'efficacia del documento di circolazione è sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'. Il documento di circolazione è revocato: a) quando non sussistano più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione; b) quando vengano meno le condizioni per il rilascio previste dagli , comma sesto, e 63. La sospensione e la revoca sono disposte dagli ispettorati della motorizzazione civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-65

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