AllegatoCapo IV

Art. 66

Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

In vigore dal 29 gen 1959
Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati. I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione. I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che è trasferibile da veicolo a veicolo. I veicoli che circolano muniti di foglio di via debbono essere provvisti di una targa provvisoria. I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano più leggibili. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000. Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria del veicolo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-66

In sintesi

Gli autoveicoli devono avere una targa di riconoscimento posteriore e una anteriore con i dati di immatricolazione, mentre ai motoveicoli è richiesta la targa posteriore. I rimorchi e i carrelli-appendice devono esporre il duplicato della targa del veicolo trainante, e i rimorchi necessitano anche di una propria speciale targa di immatricolazione. Sono previste specifiche targhe trasferibili per la circolazione di prova e targhe provvisorie per chi circola con foglio di via. Tutte le targhe devono essere mantenute sempre chiaramente visibili e vanno rinnovate quando i dati non sono più leggibili, con sanzioni (arresto o ammenda) differenziate a seconda dell'obbligo violato o dell'uso di targhe non proprie.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire l'identificazione certa e immediata dei veicoli in circolazione tramite l'apposizione di targhe leggibili e conformi.

A chi si applica

La norma si applica a chiunque circoli alla guida o utilizzi autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, carrelli-appendice, veicoli in prova o con foglio di via.

Esempio pratico

Un automobilista circola con la targa posteriore talmente deteriorata o sbiadita che le cifre di immatricolazione non sono più leggibili. In base alla norma, il conducente ha l'obbligo di rinnovare la targa e, non avendolo fatto, incorre nella sanzione dell'ammenda prevista per la violazione dell'obbligo di leggibilità.

Adempimenti e conseguenze

Obblighi: dotare i veicoli di targhe anteriori/posteriori o duplicati secondo la categoria, usare targhe trasferibili per prove e provvisorie con foglio di via, mantenere le targhe visibili e rinnovarle se illeggibili. Sanzioni: arresto fino a un mese o ammenda da L. 25.000 a L. 100.000 per violazione commi 1, 3, 5 e 6; arresto fino a tre mesi o ammenda da L. 50.000 a L. 200.000 per circolazione con targa non propria; ammenda da L. 5.000 a L. 20.000 per violazione commi 2, 4 e 7.

Domande frequenti

I motoveicoli devono avere sia la targa anteriore sia quella posteriore?No, il testo stabilisce espressamente la targa posteriore per autoveicoli e motoveicoli, mentre richiede la targa anteriore unicamente per gli autoveicoli.
Cosa deve fare il proprietario se i dati della targa non sono più leggibili?I dati devono essere sempre chiaramente visibili; se non sono più leggibili, la targa deve essere obbligatoriamente rinnovata.
Quale sanzione si rischia circolando con una targa non propria del veicolo?Chi circola con una targa di riconoscimento non propria del veicolo è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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