Art. 66
Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-66
Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Gli autoveicoli devono avere una targa di riconoscimento posteriore e una anteriore con i dati di immatricolazione, mentre ai motoveicoli è richiesta la targa posteriore. I rimorchi e i carrelli-appendice devono esporre il duplicato della targa del veicolo trainante, e i rimorchi necessitano anche di una propria speciale targa di immatricolazione. Sono previste specifiche targhe trasferibili per la circolazione di prova e targhe provvisorie per chi circola con foglio di via. Tutte le targhe devono essere mantenute sempre chiaramente visibili e vanno rinnovate quando i dati non sono più leggibili, con sanzioni (arresto o ammenda) differenziate a seconda dell'obbligo violato o dell'uso di targhe non proprie.
La norma serve a garantire l'identificazione certa e immediata dei veicoli in circolazione tramite l'apposizione di targhe leggibili e conformi.
La norma si applica a chiunque circoli alla guida o utilizzi autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, carrelli-appendice, veicoli in prova o con foglio di via.
Un automobilista circola con la targa posteriore talmente deteriorata o sbiadita che le cifre di immatricolazione non sono più leggibili. In base alla norma, il conducente ha l'obbligo di rinnovare la targa e, non avendolo fatto, incorre nella sanzione dell'ammenda prevista per la violazione dell'obbligo di leggibilità.
Obblighi: dotare i veicoli di targhe anteriori/posteriori o duplicati secondo la categoria, usare targhe trasferibili per prove e provvisorie con foglio di via, mantenere le targhe visibili e rinnovarle se illeggibili. Sanzioni: arresto fino a un mese o ammenda da L. 25.000 a L. 100.000 per violazione commi 1, 3, 5 e 6; arresto fino a tre mesi o ammenda da L. 50.000 a L. 200.000 per circolazione con targa non propria; ammenda da L. 5.000 a L. 20.000 per violazione commi 2, 4 e 7.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.