Allegato›Capo IV
Art. 66
72 / 146Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
In vigore dal 29 gen 1959
Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione.
I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi.
I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati.
I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione.
I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che è trasferibile da veicolo a veicolo.
I veicoli che circolano muniti di foglio di via debbono essere provvisti di una targa provvisoria.
I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano più leggibili.
Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.
Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria del veicolo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000.
Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-66