Art. 66 · Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
AllegatoCapo IV

Art. 66

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Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

In vigore dal 29 gen 1959
Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati. I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione. I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che è trasferibile da veicolo a veicolo. I veicoli che circolano muniti di foglio di via debbono essere provvisti di una targa provvisoria. I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano più leggibili. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000. Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria del veicolo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, è punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-66