Allegato›Capo III
Art. 61
Cessazione della circolazione degli autoveicoli motoveicoli e rimorchi
In vigore dal 29 gen 1959
L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero restituendo la carta di circolazione e la targa.
Detto Ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne dà immediatamente notizia allo Ispettorato della motorizzazione civile.
Chiunque viola la disposizione del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-61