AllegatoCapo III

Art. 59

Trasferimento di proprietà e di residenza

In vigore dal 29 gen 1959
Il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati entro dieci giorni, all'Ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne dà immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. Qualora la proprietà del veicolo sia trasferita a chi risieda in un Comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un Comune di altra provincia, si deve rinnovare la immatricolazione. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata all'Ufficio del pubblico registro automobilistico ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-59

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