Allegato›Capo III
Art. 60
Estratto del documento di circolazione
In vigore dal 1 lug 1959
Gli Uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-60