Art. 60 · Estratto del documento di circolazione
AllegatoCapo III

Art. 60

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Estratto del documento di circolazione

In vigore dal 1 lug 1959
Gli Uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-60