Allegato›Capo V
Art. 69
Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole
In vigore dal 1 lug 1959
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall' rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
Il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 60 quintali se a un asse, 100 quintali se a due assi e 120 quintali se a tre assi.
Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 150 quintali.
Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno limiti di sagoma o di peso, eccedenti quelli stabiliti debbono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione prevista dall'.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma stabiliti è punito con l'ammenda da L. 25.000 a L.
100.000.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di peso stabiliti è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L.
200.000.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione è punito con l'ammenda da L. 25.000 a L.
100.000.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sè l'autorizzazione è punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-69