AllegatoCapo V

Art. 69

Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole

In vigore dal 1 lug 1959
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall' rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi. Il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 60 quintali se a un asse, 100 quintali se a due assi e 120 quintali se a tre assi. Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 150 quintali. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno limiti di sagoma o di peso, eccedenti quelli stabiliti debbono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione prevista dall'. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma stabiliti è punito con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di peso stabiliti è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione è punito con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sè l'autorizzazione è punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-69

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