AllegatoCapo VII

Art. 78

Caratteristiche dei veicoli a motore: approvazione dei tipi

In vigore dal 29 gen 1959
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti nei riguardi dei veicoli a motore e dei veicoli da essi trainati le caratteristiche dei dispositivi di frenatura; il numero, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, i dispositivi di segnalazione visiva dei carrelli-appenidice; gli autoveicoli e i filoveicoli che debbono essere muniti dei dispositivi laterali a luce riflessa arancione; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi silenziatori, nonché la posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore Diesel, le caratteristiche dei vetri, nonché le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi retrovisivi; le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi per la percezione di segnalazioni; le caratteristiche dei pneumatici e sistemi equivalenti, nonché le caratteristiche dei dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine agricole cingolate; il peso massimo rimorchiabile e le caratteristiche degli organi di traino; le caratteristiche dei carrelli-appendice e quelle dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi; le caratteristiche e le modalità di applicazione delle targhe; le caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose. Il Ministero dei trasporti approva i tipi dei dispositivi di frenatura continui e automatici; dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; dei dispositivi silenziatori; dei vetri; dei dispositivi per la percezione di segnalazioni dei pneumatici per neve; degli organi di traino dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento, sulla posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore Diesel, ovvero alle caratteristiche dei carrelli-appendice e dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali è punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli organi di traino, ovvero alle prescrizioni sui dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi, è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-78

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