Allegato›Titolo VI
Art. 82
Requisiti morali per la patente di guida
In vigore dal 1 lug 1959
Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
La patente può essere negata dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell' di detta legge.
Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della patente.
Avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno entro 60 giorni.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 APRILE 1959, N. 207.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-82