AllegatoTitolo VI

Art. 84

Scuole per conducenti di veicoli a motore

In vigore dal 1 lug 1959
Le scuole per conducenti di veicoli a motore sono soggette ad autorizzazione del Ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua vigilanza. L'autorizzazione può essere rilasciata a chi possiede adeguata capacità finanziaria. L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell' di detta legge. La scuola deve possedere una adeguata attrezzatura tecnica e deve disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti idonei dall'Amministrazione. I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati, per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla loro circolazione, per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attività della scuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti o degli istruttori che non piano più ritenuti idonei dall'Amministrazione; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola. L'autorizzazione è revocata quando: a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola; c) sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione. Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti di idoneità del direttore, degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico nonché la durata dei corsi. Chiunque gestisce una scuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-84

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo