Allegato›Titolo VI
Art. 86
Patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici
In vigore dal 29 gen 1959
Per guidare macchine agricole, carrelli, nonché macchine operatrici escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre aver ottenuto la patente di guida con le norme stabilite per la patente per autoveicoli e motoveicoli e previo l'esame di idoneità previsto dall', comma primo, lettera b).
La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:
A) macchine agricole;
B) carrelli;
C) macchine operatrici.
Al titolare della patente di guida prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell', commi ottavo ed ultimo.
Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, senza essere munito della patente, è punito con le pene stabilite dall', comma nono.
Chiunque autorizzato per l'esercitazione guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall', comma nono.
Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall', ultimo comma. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-86