AllegatoTitolo VI

Art. 90

Possesso del documento necessario per la guida

In vigore dal 29 gen 1959
Il conducente di ciclomotori deve avere con sè un documento dal quale possa rilevarsi l'età. Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con sè la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-90

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