Allegato›Titolo VII
Art. 95
Circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati negli Stati esteri
In vigore dal 29 gen 1959
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-95