Art. 95 · Circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati negli Stati esteri
AllegatoTitolo VII

Art. 95

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Circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati negli Stati esteri

In vigore dal 29 gen 1959
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-95