Allegato›Capo IV
Art. 68
74 / 146Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe
In vigore dal 1 lug 1959
La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato.
La distribuzione è effettuata dagli Uffici del pubblico registro automobilistico.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli , comma sesto e 67, comma secondo.
Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-68