Art. 34 · Traino di veicoli
AllegatoCapo II

Art. 34

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Traino di veicoli

In vigore dal 29 gen 1959
Nessun veicolo, salvo quanto è disposto nell', può trainare più di un veicolo. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio soltanto se questo non è più atto a circolare per avarie o per mancanza di organi essenziali. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-27;956#art-a-34