Art. 8

In vigore dal 30 gen 1958
Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'oriente sono costituiti di tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte consistono: a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua per la quale si concorre; b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano; c) nello svolgimento di un tema, vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi del settore nel quale rientra la lingua per cui si concorre. I candidati hanno otto ore di tempo per ciascuna delle prove scritte obbligatorie e per ciascuna delle prove scritte di lingue estere facoltative di cui al successivo . L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: 1) diritto internazionale pubblico e privato; 2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo; 3) lingua inglese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-8

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