Art. 8
8 / 13In vigore dal 30 gen 1958
Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'oriente sono costituiti di tre prove scritte ed una orale.
Le prove scritte consistono:
a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua per la quale si concorre;
b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano;
c) nello svolgimento di un tema, vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi del settore nel quale rientra la lingua per cui si concorre.
I candidati hanno otto ore di tempo per ciascuna delle prove scritte obbligatorie e per ciascuna delle prove scritte di lingue estere facoltative di cui al successivo .
L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
1) diritto internazionale pubblico e privato;
2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
3) lingua inglese.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-28;1341#art-8